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LA PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1 (Modifica dell'art. 155 del codice civile)

1. L'art. 155 del codice civile e' sostituito dai 9 articoli che seguono, che sostituiscono anche le altre disposizioni vigenti in materia di affidamento dei figli.

"ART. 155 - (Mantenimento delle relazioni parentali del minore)

  1. Il minore ha diritto a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori e a ricevere cura, educazione e istruzione da ciascuno di essi, anche dopo la loro separazione personale, lo scioglimento, 1'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Analoga tutela e’ stabilita rispetto a tutto il resto dell'ambito parentale del minore.
  2. Per i fini di cui sopra, il giudice che pronuncia inutilmente un tentativo di riconciliazione, dispone, salvo quanto previsto dall'art. 155 quater, che i figli restino affidati a entrambi i genitori, che se ne divideranno la cura secondo modalita' concordate dagli stessi ai sensi dell'art. 155 bis e conformi alle disposizioni della presente legge. Il giudice puo' altresi' disporre che essi siano assistiti dalle strutture previste dall'art. 155 ter o dall'art. 5 della presente legge, secondo le modalita' ivi indicate; a tali strutture il giudice puo' inviare la coppia anche per un ulteriore tentativo di riconciliazione, ove ne ravvisi l'opportunita'.
  3. Nessuno dei genitori puo' rinunciare all'affidamento, ove il giudice abbia ritenuto che ne sussistono i requisiti, ne' sottrarsi agli obblighi da esso derivanti.
  4. Il giudice, qualora ritenga le modalita' determinate dai genitori non conformi a quanto indicato dal comma 1 del presente articolo e dall’art. 155 bis, concede loro un termine per provvedere alla modifica delle stesse. Scaduto tale termine senza che siano state concordate modalita' soddisfacenti, l'adeguamento ai suddetti criteri e' operato d'ufficio dal tribunale.
  5. Il giudice da' inoltre disposizioni circa l'amministrazione dei beni dei figli e, nell'ipotesi che l'esercizio della potesta' sia attribuito ad entrambi i genitori, il concorso degli stessi al godimento dell’usufrutto legale.
  6. In ogni caso il giudice puo', per gravi motivi, ordinare che la prole sia collocata presso una terza persona o, nella impossibilita', in un istituto di educazione.

ART. 155 bis - (Modalita' di attuazione dell'affidamento)

  1. Le modalita' di attuazione dell'affidamento devono garantire il rispetto dei diritti del minore di cui al comma 1 dell'art. 155.
  2. A tal fine, compatibilmente con le circostanze del caso concreto, devono essere previste per il minore occasioni di contatto con il genitore non convivente e di permanenza presso di esso il piu' possibile continue, frequenti e comunque significative.
  3. Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede in forma diretta e per capitoli di spesa al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito.
  4. La potesta' e' esercitata congiuntamente da entrambi i genitori, cui competono anche la cura e l'educazione dei figli; anche il genitore non convivente e' tenuto a condividerle nella misura piu' ampia possibile, tenuto conto delle esigenze del minore e delle attitudini, esperienze e situazioni personali del genitore.
  5. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, e' facolta' del giudice stabilire che i genitori esercitino la potesta' separatamente, attribuendo a ciascuno sfere di competenza distinte, tenuto conto delle loro specifiche attitudini e capacita' e de1 grado di collaborazione ipotizzabile tra di essi.

ART. 155 ter - (Consultori familiari)

  1. Entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge sono istituiti appositi Consultori specializzati nella mediazione familiare, attivati presso gli uffici di giudice tutelare delle preture.
  2. Ove il giudice abbia ritenuto necessario, ai sensi del comma 2 dell'art. 155, 1'intervento di un consultorio, questo, entro 20 giorni dal conferimento dell'incarico, convoca la coppia per esperire un ulteriore tentativo di riconciliazione, ovvero 1'intero gruppo familiare, compresi i figli se di eta' superiore agli anni dieci, per esperire un tentativo di conciliazione riguardo alle modalita' di affidamento. Gli esiti del tentativo, con i termini dell'eventuale accordo o le posizioni assunte dai genitori in caso di disaccordo, sono riportati in un verbale, sottoscritto da entrambi, che i1 consultorio invia al giudice.
  3. Se la conciliazione non riesce il consultorio invia al giudice anche una relazione nella quale sono analizzate la situazione familiare e la natura del conflitto. Le modalita' di attuazione dell'affidamento sono quindi determinate dal giudice in base ai criteri indicati nell'art. 155 bis, tenuto conto prioritariamente della disponibilita' di ciascun genitore quale risulta dal processo verbale citato a1 comma precedente, a rispettare il diritto del minore di cui al comma 1 dell'art. 155.

ART.155 quater - (Esclusione e opposizione all'affidamento a entrambi i genitori)

  1. Il giudice dispone 1'esclusione di un genitore dall'affidamento nei casi previsti dagli articoli 541, 564 e 569 c.p. Puo' altresi' disporla per quanto previsto dagli articoli 330 e 333 c.c.
  2. Ciascuno dei genitori puo', in qualsiasi momento, opporsi motivatamente alla partecipazione de11'altro genitore all'affidamento e chiederne 1'esclusione quando sussistono le condizioni considerate dagli articoli 330 e 333 c.c. Il giudice, se accoglie la domanda, dispone 1'affidamento esclusivo al genitore istante, facendo salvi per quanto possibile il diritto del minore riconosciuto al comma 1 dell'articolo 155. Se la domanda risulta manifestamente infondata, e percio' mirante a ledere tale diritto, il giudice considera il comportamento del genitore istante ai fini della determinazione del genitore convivente o del1'eventuale mutamento di esso.

ART. 155 quinquies - (Assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di residenza)

  1. Il diritto di abitazione nella casa familiare e' attribuito tenendo prioritariamente conto della esigenza di rendere minimo il disagio dei figli, in funzione delle modalita' concordate. Il vantaggio che ne consegue per 1'assegnatario deve essere adeguatamente valutato nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, tenuto conto dell'eventuale titolo di proprieta'.
  2. I genitori si impegnano a stabilire e a mantenere, salvo gravi e comprovati motivi, salvo gravi e comprovati motivi, la propria dimora in abitazioni tra loro facilmente raggiungibili, in conformita' con quanto prescritto dall'art. 155 bis.

ART. 155 sexies - (Obblighi dei genitori)

  1. Quale che sia il regime di separazione stabilito, e' dovere dei genitori concordare preventivamente le iniziative riguardanti la salute, le scelte educative e ogni altra questione destinata ad incidere in maniera significativa e durevole sulla vita dei figli o per la quale i figli stessi intendano utilizzare il contributo di entrambi i genitori; in caso di disaccordo la decisione e' rimessa al giudice tutelare. La violazione di tale obbligo da parte di uno dei genitori senza giustificato motivo comporta per esso, oltre alla valutazione della violazione secondo quanto disposto al successivo comma, l'assunzione totale dell'eventuale carico economico relativo. Si applicano, per quanto pertinenti, gli articoli 316 commi 3 e 5, 317 comma 1, 320, 321, 322 c.c.
  2. I genitori sono tenuti al rispetto di quanto previsto dalle modalita' di affidamento e all'adempimento di tutti gli obblighi da esse derivanti. In caso di inadempienza o di violazioni gravi e ripetute da parte di un genitore, il giudice, su istanza dell'altro genitore, convoca entrambi davanti a se'. Al termine della audizione, anche qualora ad essa sia intervenuta una sola delle parti, accertata l'esistenza delle violazioni e che esse non sono state determinate da un oggettivo stato di necessita', emette ordinanza con la quale intima 1'immediata cessazione della condotta denunciata, avvertendo delle ulteriori conseguenze in caso di inottemperanza. Ove cio' si verifichi, il giudice, su istanza dell'altro genitore, ripetuti i medesimi accertamenti adotta ogni provvedimento idoneo a prevenire il ripetersi di nuove violazioni.
  3. In particolare, ciascun genitore ha l'obbligo di astenersi da atti e comportamenti di qualsiasi tipo volti a impedire, ostacolare o limitare i contatti del minore con l'altro genitore, cosi' come regolati dalle modalita' di affidamento. Qualora cio' si verifichi, il giudice, procedendo nei modi previsti dal comma 2, adotta ogni provvedimento idoneo a salvaguardare il diritto del minore di cui al comma 1 dell'art. 155. Se delle violazioni e' responsabile il genitore convivente, il giudice dispone, quando cio' non comporti grave disagio al minore, che quest'ultimo trasferisca la residenza presso l'altro genitore.
  4. Se le violazioni dell'obbligo previsto dal comma 3 costituiscono una grave lesione del diritto del minore di cui al comma 1 dell'art. 155, il giudice; con lo stesso provvedimento previsto dal precedente comma, condanna altresi' il genitore a risarcire il minore del danno da questi subito a seguito della lesione di tale diritto. Il danno e' liquidato dal giudice in via equitativa.
  5. Nei casi piu' gravi il giudice puo' adottare i provvedimenti previsti dai commi 3 e 4 sin dalla prima violazione dell'obbligo di cui al comma 3.

ART. 155 septies - (Violazione degli obblighi di mantenimento)

  1. Nel regime di mantenimento diretto di cui al comma 3 dell'art. 155 bis, in caso di violazione degli obblighi il tribunale dispone, relativamente a1 genitore inadempiente, il passaggio al regime di mantenimento indiretto tramite assegno da versare all'altro genitore.
  2. Qualora sia stato concordato il regime di mantenimento indiretto, in caso di inadempienza si applica quanto previsto dall'art. 8 delle legge n. 898 del 1970 cosi' come modificata dalla legge n. 74 del 1987.

ART. 155 octies - (Rivedibilita' delle modalita' di affidamento)

  1. Ciascuno dei genitori puo' richiedere al giudice in qualsiasi momento, per seri motivi, la modifica delle condizioni dell'affidamento, incluse quelle economiche. La modifica e' disposta verificata la fondatezza dei motivi e tenuto conto prevalentemente dell'interesse del minore.

ART. 155 novies - (Estensione alle unioni di fatto)

  1. Le disposizioni di cui agli articoli 155 e seguenti si applicano anche, in quanto compatibili, a vantaggio dei minori i cui genitori non sono coniugati legalmente."

ART. 2 (Doveri dei figli)

1. L'articolo 315 del codice civile e' sostituito del seguente:

"ART. 315. - (Doveri dei figli). - Il figlio deve rispettare i genitori e collaborare con essi, ed e' tenuto verso ciascuno di essi a contribuire alle spese familiari in relazione alle proprie sostanze e al proprio reddito e in proporzione alla misura del rapporto di convivenza".

ART. 3 (Impedimento di uno dei genitori)

l. II secondo comma dell'articolo 317 del codice civile e' sostituito dal seguente:

"Salvo quanto previsto dall'articolo 155 quater, la potesta' comune dei genitori non cessa a seguito di separazione, di scioglimento, di annullamento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio. L'esercizio della potesta' e' regolato, in tali casi, secondo quanto disposto negli articoli 155-155 novies".

ART. 4 (Esercizio della potesta ')

l. Il secondo comma dell'articolo 317 bis del codice civile e' sostituito dal seguente:

"Se il riconoscimento e' fatto da entrambi i genitori 1'esercizio della potesta' spetta congiuntamente a entrambi qualora siano conviventi. Si applicano le disposizioni dell'articolo 316. Se i genitori non convivono l'esercizio della potesta' e' regolato secondo quanto disposto negli articoli 155-155 novies. Il giudice, nell'esclusivo interesse del figlio, puo' disporre diversamente; puo' anche escludere dall'esercizio della potesta' entrambi i genitori, provvedendo alla nomina di un tutore".

2. Il terzo comma dell'articolo 317 bis del codice civile e' abrogato.

ART. 5 (Norme transitorie)

1. In attesa della istituzione dei consultori specializzati nella mediazione familiare di cui al comma 1 dell'articolo 155 ter, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, il giudice potra' giovarsi, ai medesimi fini e con le medesime modalita', dell'opera del personale gia' utilizzato per le Consulenze Tecniche di Ufficio e/o gia' in servizio presso le unita' sanitarie locali.

2. Nei casi in cui la sentenza di separazione, di scioglimento, di annullamento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio sia gia' stata emessa al momento dell'entrata in vigore della presente legge, ciascuno dei genitori ne puo' ugualmente richiedere 1'applicazione.

ART. 6 (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore al momento della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

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